Radio in Store Ajnastudio

Radio in store e i diritti d’autore

Quali requisiti bisogna avere per poter usufruire dei vantaggi apportati dalla Radio in store all’interno della propria attività?

Per poter diffondere musica all’interno della propria attività e quindi poter usufruire dei vantaggi apportati dalla Radio in Store, esistono due pagamenti da effettuare a due diverse associazioni di categoria quali:
SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) per la difesa del diritto d’autore;
SCF (Società Consortile dei Fonografici) per la difesa, oltre al diritto d’autore, dei diritti connessi.

Cosa prevede la normativa?

La normativa italiana sui diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell’Unione Europea tutelano, sia i “diritti degli autori ed editori” per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche: i c.d. “diritti connessi discografici”.

Secondo quanto stabilito dagli art. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Di conseguenza l’esercente commerciale che intende attivare un servizio di Radio in Store o semplicemente ascoltare musica nel proprio localedovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente, le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE; e, oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale, tale tariffe varieranno a seconda dei metri quadri del punto vendita, degli apparecchi audio atti alla diffusione di musica, al numero di diffusori di questi brani musicali.

(fonte www.fiscoetasse.com.)

Si può non pagare la SIAE in negozio?

È importante specificare che: non è possibile aggirare la normativa trasmettendo brani da servizi online come YouTube o Spotify, per abbattere il costo Siae puoi usare la musica ROYALTY FREE che utilizza solo brani di artisti che non hanno firmato contratti con nessuna delle società di raccolta o organizzazione per i diritti di esecuzione (SIAE/SCF/SGAE/SUISA/ITSRIGHT, ecc). Chi sceglie come intrattenimento nella propria attività la musica ROYALTY FREE con la propria Radio in Store non sarà tenuto a pagare il costo della Siae e quindi NON sarà più necessario sottoscrivere licenze di diffusione con SIAE/SCF.

Fonte presa da www.lastampa.it

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Autore: Tiziana Rinaldi

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